La previdenza pensionistica complementare volontaria (PDPZ) rappresenta la forma fondamentale di risparmio previdenziale per la vecchiaia in Slovenia. Si tratta dell’accumulo di risorse finanziarie su un conto personale dell’aderente, con l’obiettivo di garantirgli, al momento del pensionamento, un tenore di vita più elevato attraverso una pensione complementare. Lo Stato promuove attivamente questa forma di risparmio mediante significative agevolazioni fiscali.
Tipologie di adesione: collettiva vs. individuale
La previdenza pensionistica complementare viene attuata sulla base di un piano pensionistico approvato e si distingue in due forme:
Adesione collettiva: il lavoratore viene iscritto dal datore di lavoro, che finanzia il premio assicurativo in parte o interamente con risorse proprie. Il contributo annuo minimo versato dal datore di lavoro per ciascun aderente ammonta a 432,61 EUR.
Adesione individuale: la persona aderisce autonomamente al piano e finanzia integralmente il premio assicurativo con risorse proprie.
Nuovo obbligo per le imprese: contrattazione collettiva
Con la modifica della legge ZPIZ-2O, dal 1. gennaio 2026 è stato introdotto l’obbligo della contrattazione collettiva.
- A chi si applica? A tutti i datori di lavoro che impiegano più di 10 lavoratori e che non hanno ancora istituito un sistema di previdenza complementare collettiva per i propri dipendenti.
- Qual è la scadenza? L’accordo con i rappresentanti dei lavoratori (sindacato, consiglio dei lavoratori o assemblea dei lavoratori) deve essere raggiunto entro e non oltre il 1. gennaio 2028.
- Cosa succede se non si raggiunge un accordo? Se le parti non riescono a trovare un’intesa, devono firmare una dichiarazione ufficiale di mancato accordo e inviarla all’Ispettorato della Repubblica di Slovenia per il lavoro.
Diritti e forme di erogazione al termine del risparmio
Al termine del periodo di risparmio, i fondi accumulati possono essere riscossi in diversi modi:
- Pensione complementare (rendita vitalizia)
Si tratta del diritto fondamentale derivante dal PDPZ. Può essere esercitato al momento del pensionamento (di vecchiaia, anticipato, per invalidità o vedovanza). Le somme accumulate vengono convertite in una rendita pensionistica vitalizia, erogata da una società pensionistica o compagnia assicurativa scelta.
2. Pensione complementare anticipata
Il diritto alla rendita anticipata può essere esercitato anche prima del pensionamento ufficiale, se si soddisfano due condizioni:
- Avete compiuto 53 anni di età.
- Non siete più inclusi nel sistema di assicurazione pensionistica obbligatoria.
3. Pagamento in un’unica soluzione:
Nel caso dell’adesione collettiva: il pagamento unico al momento dell’uscita è possibile solo se si è già andati in pensione nel sistema pensionistico obbligatorio e se l’importo sul proprio conto non supera i 12.000,00 EUR.
Nel caso dell’adesione individuale: il membro può richiedere in qualsiasi momento il pagamento dell’intero valore di riscatto in un’unica soluzione.
Vir: GOV.SI
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