Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Novità riguardo alla gestione durante la sospensione temporanea dal lavoro

A partire dal 30 dicembre 2025 è entrata in vigore la Legge sulle ulteriori misure interventistiche nel settore della sanità (ZDIUPZ), che introduce importanti modifiche nell’ambito dell’attuazione dei diritti derivanti dall’assicurazione sanitaria obbligatoria.

La legge sottolinea in particolare una maggiore responsabilità degli assicurati e il rigoroso rispetto delle istruzioni scritte sul comportamento, stabilite dal medico di base prescelto al momento dell’autorizzazione della sospensione temporanea dal lavoro. Le novità riguardano inoltre le modalità di informazione degli assicurati e dei datori di lavoro, nonché le competenze in materia di autorizzazioni agli spostamenti e ai viaggi all’estero.

La legge introduce, tra l’altro, nuove disposizioni relative a:

  • il regime degli spostamenti dell’assicurato durante la sospensione temporanea dal lavoro (articolo 22 della ZDIUPZ),
  • la revoca dell’indennità (articolo 18 della ZDIUPZ),
  • l’esecuzione del controllo laico (articolo 24 della ZDIUPZ).

Novità:

  • Istruzioni scritte obbligatorie: le istruzioni sul comportamento durante la sospensione temporanea dal lavoro devono essere fornite in forma scritta (registrate nella documentazione sanitaria dell’assicurato) e notificate sia all’assicurato sia al datore di lavoro (da esse non deve risultare lo stato di salute dell’assicurato).
  • Regime degli spostamenti più chiaro: l’assicurato deve, di norma, rimanere all’indirizzo di residenza; gli spostamenti all’interno del luogo di residenza o al di fuori di esso sono consentiti solo se espressamente autorizzati nelle istruzioni oppure senza autorizzazione esclusivamente per l’erogazione di prestazioni sanitarie.
  • Viaggi all’estero: sulla partenza all’estero durante la sospensione temporanea dal lavoro decide ora esclusivamente il medico designato dell’ZZZS, sulla base della richiesta dell’assicurato o del medico di base designato.
  • Maggiore responsabilità degli assicurati: il comportamento contrario alle istruzioni scritte può comportare la revoca dell’indennità a partire dal giorno dell’accertata violazione fino alla fine della sospensione temporanea dal lavoro, ma per un periodo non superiore a 30 giorni (con determinate eccezioni in caso di prima violazione).
    Ruolo del medico di base prescelto: registrazione e trasmissione delle istruzioni sul comportamento.

L’Istituto, entro tre mesi dall’entrata in vigore della ZDIUPZ, predisporrà istruzioni dettagliate sul comportamento durante la sospensione temporanea dal lavoro e definirà le modalità e i termini di informazione degli assicurati e dei datori di lavoro. Le istruzioni saranno concordate dal punto di vista contenutistico con i collegi professionali e verrà definita la modalità di registrazione elettronica di tali istruzioni.

Fonte: ZZZS

ATLAS FINANCE d.o.o. Računovodski servis Nova Gorica