La Legge di modifica e integrazione della Legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (ZUTD-I) è stata pubblicata il 19 settembre nella Gazzetta ufficiale della RS n. 70/25 ed è entrata in vigore il giorno successivo, il 20 settembre 2025.
Novità principali:
Lo ZUTD-I introduce diverse modifiche, tra cui:
- un’indennità di disoccupazione più elevata, il nuovo importo minimo dell’indennità di disoccupazione sarà pari al 70 % del salario minimo lordo, mentre l’importo massimo varierà dal 130 % all’80 % del salario minimo lordo, con una riduzione graduale nel tempo. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1º gennaio 2026. A causa di un trattamento ingiustificatamente più favorevole viene abolito l’importo più elevato dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.
- orario di lavoro ridotto per i lavoratori prossimi alla pensione (il cosiddetto istituto 80/90/100),
- maggiori possibilità di lavoro temporaneo e occasionale per i pensionati,
- modifiche nel settore del lavoro tramite agenzie interinali, in particolare:
- definizione aggiornata della fornitura di lavoro,
- condizioni modificate per il rilascio delle autorizzazioni,
- obbligo di rispettare le condizioni anche per i datori di lavoro che già dispongono dell’autorizzazione.
Calendario di applicazione delle modifiche
- Dal 1º gennaio 2026: entreranno in vigore le modifiche relative all’indennità di disoccupazione, all’orario di lavoro ridotto per i lavoratori prossimi alla pensione e le modifiche nel lavoro tramite agenzia.
- Dal 20 gennaio 2026: entrerà in vigore l’incentivo per l’assunzione di lavoratori anziani beneficiari dell’indennità di disoccupazione.
Eccezione al principio di esaurimento del periodo assicurativo
- Fino al 31 dicembre 2025: si applica secondo le disposizioni della precedente Legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro.
- Dal 2026 in poi: la nuova disciplina consente di determinare la durata dell’indennità di disoccupazione in base all’intero periodo assicurativo, in caso di nuova disoccupazione, a condizione che l’assicurato abbia maturato almeno 16 mesi di assicurazione negli ultimi 24 mesi. L’applicazione sarà graduale:
- anno 2026: per gli assicurati con 57 anni di età e almeno 37 anni di contribuzione,
- anno 2027: per gli assicurati con 58 anni di età e almeno 37 anni di contribuzione,
- dopo il 2027: per gli assicurati con 59 anni di età e almeno 37 anni di contribuzione.
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