Il compenso per le ferie annuali (regres) è un pagamento una tantum che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti per consentire loro di fruire delle ferie annuali.
Ai sensi della Legge sui rapporti di lavoro (ZDR-1), il datore di lavoro è obbligato a pagare il compenso per le ferie annuali entro il 1° luglio dell’anno corrente. Fanno eccezione i casi in cui il datore di lavoro si trovi in difficoltà di liquidità – in tal caso, il termine può essere posticipato da un contratto collettivo a livello di settore, ma comunque non oltre il 1° novembre dello stesso anno. Il pagamento del compenso per le ferie è una parte fondamentale della legge ZDR-1, che definisce i diritti e doveri di datori di lavoro e lavoratori.
Qual è l’importo minimo del compenso ferie per il 2025?
Il compenso ferie deve essere pagato almeno in misura pari al salario minimo. Il salario minimo per il 2025 è pari a 1.277,72 euro, che corrisponde anche all’importo minimo netto del compenso ferie per lo stesso anno. In Slovenia, il compenso ferie non è soggetto a tassazione fino all’importo del salario medio, il che significa che fino a tale limite non è soggetto a contributi né a imposta sul reddito.
Nel caso in cui un lavoratore riceva un compenso ferie superiore al salario medio, viene tassata solo la parte che eccede il 100% del salario medio. Il contratto collettivo può stabilire un compenso ferie più elevato rispetto a quanto previsto dalla ZDR-1, e anche il datore di lavoro può decidere volontariamente di erogare un importo superiore.
Come si calcola il compenso ferie in caso di lavoro a tempo parziale?
Se un lavoratore ha un contratto di lavoro a tempo parziale, ha diritto a un compenso ferie proporzionale al tempo di lavoro stabilito dal contratto, salvo i casi in cui lavora part-time in conformità all’articolo 67 della ZDR-1. Anche in questi casi si applica la proporzione, ad esempio quando il lavoratore ha diritto solo a una parte proporzionale delle ferie annuali. Per esempio: se l’assunzione avviene il 1° aprile, si ha diritto solo a una parte proporzionale delle ferie e del relativo compenso, inferiore a quella spettante in caso di assunzione il 1° gennaio.
Il compenso ferie è soggetto a tassazione? Qual è il limite massimo esente?
Il compenso ferie fino al 100% dell’ultima retribuzione media conosciuta non è tassato. Fino a tale importo non è necessario calcolare contributi né acconto sull’imposta sul reddito. L’importo della retribuzione media cambia mensilmente e viene pubblicato dall’Ufficio statistico della Repubblica di Slovenia (SURS). L’ultima retribuzione media lorda nota per il mese di febbraio era pari a 2.430,99 euro. Ai fini del calcolo si prende in considerazione la retribuzione media lorda vigente al momento del pagamento.
Alcune risposte aggiuntive alle domande frequenti
È necessario restituire il compenso ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro?
È una decisione del datore di lavoro – in caso di cessazione del rapporto, può richiedere la restituzione della parte proporzionale del compenso ferie, ma non è obbligatorio.
Il compenso ferie spetta anche durante il congedo di maternità o malattia?
In entrambi i casi il diritto al compenso ferie rimane, quindi i lavoratori hanno diritto al 100% del pagamento.
Il diritto al compenso ferie è legato al diritto alle ferie annuali del lavoratore, e non al loro effettivo utilizzo, quindi spetta anche se le ferie non vengono usufruite. Il lavoratore non può rinunciare al compenso ferie, e il datore di lavoro non può invocare un eventuale consenso del lavoratore a posticipare o rinunciare al pagamento. In caso di mancato pagamento entro i termini, il lavoratore ha diritto agli interessi di mora legali a partire dalla data di scadenza.
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