Le modifiche alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ZDDV-1O) sono state finalmente pubblicate, nonostante le complicazioni durante l’iter di approvazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 104 del 10 dicembre 2024. Alcune novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025, mentre altre saranno posticipate al 1° luglio 2025 o al 1° gennaio 2026. In questo articolo vengono evidenziate le novità IVA per i piccoli contribuenti che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.
Nuova soglia limite e sua definizione (articolo 94/1,3 ZDDV-1)
I piccoli contribuenti IVA sono coloro che svolgono attività imponibili ma non fanno parte del sistema IVA. Le nuove disposizioni rendono i criteri per mantenere lo status di piccolo contribuente IVA meno rigidi, favorendo chi desidera rimanere al di fuori del sistema IVA o uscirne. La soglia per l’obbligo di ingresso nel sistema IVA passerà dagli attuali 50.000 EUR a 60.000 EUR. Cambia anche la definizione della soglia limite: un contribuente che non supererà un fatturato annuo di 60.000 EUR nell’anno solare precedente, né nell’anno solare in corso, potrà mantenere lo status di piccolo contribuente IVA.
I contribuenti non calcoleranno più la soglia basandosi sugli ultimi 12 mesi, ma sull’anno solare.
I piccoli contribuenti IVA che supereranno:
a) 60.000 EUR di fatturato entreranno nel sistema IVA a partire dall’anno solare successivo;
b) 66.000 EUR di fatturato entreranno nel sistema IVA già nell’anno solare in corso (l’IVA deve essere calcolata dalla prima cessione che supera i 66.000 EUR).
Identificazione volontaria e uscita dal sistema IVA (articolo 94/9 ZDDV-1)
I piccoli contribuenti IVA possono scegliere volontariamente di entrare nel sistema IVA. In tal caso, devono mantenere lo status di contribuente IVA per almeno 5 anni. Con le nuove disposizioni, il periodo obbligatorio sarà significativamente più breve: il contribuente dovrà mantenere lo status IVA almeno per l’anno solare in corso e il successivo.
Quali operazioni rientrano nella soglia limite di 60.000 EUR? (articolo 94.a ZDDV-1)
L’articolo 94.a ZDDV-1 definisce quali operazioni rientrano nella soglia limite. Nella nuova normativa, rientrano solo le operazioni imponibili che sarebbero tassate se effettuate da un contribuente IVA. Di conseguenza, nella soglia limite rientrano solo le operazioni imponibili secondo le regole generali. Le operazioni esenti (salvo alcune eccezioni specificate) non sono incluse nel calcolo della soglia limite. Rientrano nella soglia anche le cessioni esenti di beni nell’UE (articolo 46 ZDDV-1) e i trasferimenti di beni verso un altro Stato membro dell’UE (articolo 9 ZDDV-1).
Evitamento dell’identificazione IVA e soggetti collegati (articolo 94/7 ZDDV-1)
Se soggetti collegati effettuano cessioni di beni dello stesso tipo o servizi della stessa natura con l’intento di evitare il pagamento dell’IVA, il fatturato complessivo di tali soggetti sarà attribuito a ciascuno di essi. Questa disposizione, non nuova, mira a prevenire l’elusione dell’identificazione IVA tramite la frammentazione del fatturato tra più soggetti collegati. Con la nuova normativa, il legislatore ha definito più dettagliatamente i soggetti collegati, che corrispondono a quelli indicati negli articoli 16 ZDoh-2 e 17 ZDDPO.
ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica