Il 22 ottobre 2026 il Governo ha approvato la proposta di modifica della Legge sugli stranieri, che inasprisce sensibilmente le condizioni per il ricongiungimento familiare e il soggiorno degli stranieri. Al contempo, prevede semplificazioni per il cambio di lavoro e recepisce la direttiva europea sul permesso unico di soggiorno e lavoro. Si tratta di una proposta di legge, pertanto le modifiche annunciate non sono ancora in vigore.
La principale modifica consiste nell’estensione da uno a tre anni del periodo di soggiorno legale pregresso richiesto per il ricongiungimento familiare. Tale requisito diventerebbe la regola generale per i cittadini di Paesi terzi, mantenendo le eccezioni previste dalla legge. Il periodo triennale viene introdotto dalla proposta anche per le persone che hanno ottenuto la protezione sussidiaria, per le quali verrebbe preso in considerazione il soggiorno sulla base di tale status; secondo la comunicazione del Governo, sarebbero esentati da questo requisito i minori non accompagnati. La modifica prolungherebbe quindi la separazione delle famiglie anche per alcune persone che non possono fare ritorno nel Paese d’origine a causa dei pericoli che vi corrono. La proposta elimina inoltre il regime più favorevole per il ricongiungimento familiare in caso di presentazione della domanda entro 90 giorni dal riconoscimento definitivo della protezione sussidiaria e richiede anche in questi casi la dimostrazione della disponibilità di mezzi economici sufficienti.
La soglia economica viene notevolmente innalzata. I mezzi di sostentamento richiesti passerebbero dall’importo base del reddito minimo al suo doppio, passando, secondo gli importi indicati nella documentazione governativa, da 507,43 a 1.014,86 euro mensili. Per il ricongiungimento familiare continuerebbero ad applicarsi i coefficienti ponderali previsti dalla normativa sulle prestazioni di protezione sociale, ma la loro base di calcolo verrebbe raddoppiata. L’importo, pertanto, non rappresenta una soglia unica applicabile all’intero nucleo familiare. La proposta esclude espressamente dal calcolo dei mezzi economici sufficienti gli assegni familiari e le prestazioni previste dalla normativa relativa all’esercizio dei diritti derivanti dai fondi pubblici; secondo la relazione illustrativa del proponente, tale esclusione è già in vigore dal 2021. Il proponente giustifica le modifiche con l’obiettivo di garantire l’autonomia finanziaria degli stranieri e prevenire un eccessivo ricorso al sistema di assistenza sociale.
Per il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare, i familiari maggiorenni dovrebbero, di norma, dimostrare una conoscenza della lingua slovena di livello A2, anziché l’attuale livello di sopravvivenza linguistica. Per il permesso di soggiorno permanente connesso allo status di soggiornante di lungo periodo dell’UE, il livello richiesto passerebbe da A2 a B1. La proposta mantiene alcune eccezioni legate all’età e a impedimenti sanitari, mentre ne inasprisce altre. Per quanto riguarda l’istruzione in lingua slovena, la semplice ammissione a un programma non sarebbe più sufficiente: sarebbe necessario completare con successo il percorso di studi. Viene inoltre ristretto il gruppo dei beneficiari dell’esenzione dal requisito linguistico per il soggiorno permanente. Per le disposizioni modificate relative al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e al rilascio del permesso di soggiorno permanente, che disciplinano anche i requisiti economici oltre a quelli linguistici, è previsto un differimento di dodici mesi dell’applicazione.
Al contempo, i corsi di lingua diventerebbero a pagamento: lo Stato coprirebbe il 60% del costo, mentre la quota restante sarebbe a carico dei partecipanti. Verrebbe inoltre abolita la gratuità del primo esame linguistico. Con tale contributo, il Ministero intende migliorare la regolarità della frequenza e la sostenibilità del finanziamento. La relazione illustrativa indica che nel 2025 la presenza media al programma di integrazione iniziale degli immigrati era pari al 72%, mentre quella al programma di livello linguistico di sopravvivenza era pari al 57%.
La seconda parte della modifica deriva dalla Direttiva (UE) 2024/1233. La competenza decisionale in materia di cambio di posizione lavorativa, cambio di datore di lavoro o impiego presso più datori di lavoro verrebbe trasferita dalle unità amministrative all’Ufficio per l’impiego della Repubblica di Slovenia. La proposta prevede inoltre misure di tutela per i lavoratori: il datore di lavoro non potrebbe chiedere allo straniero il rimborso della tassa amministrativa per il permesso unico, qualora l’avesse pagata personalmente, e verrebbero disciplinati anche i periodi di disoccupazione consentiti senza che il permesso venga revocato.
Fonte: FinD-INFO
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