La Legge sulle ulteriori misure di intervento nel settore sanitario (ZDIUPZ), entrata in vigore il 1. gennaio di quest’anno, ha introdotto novità riguardo alle assenze per malattia, prevedendo istruzioni scritte sul comportamento e anche sanzioni in caso di violazione. Le istruzioni scritte, di cui devono essere informati gli assicurati e i loro datori di lavoro, prevedono ora 7 regimi di movimento, che si differenziano in base all’area in cui l’assicurato, ovvero il paziente, può muoversi e alle attività che può svolgere. La decisione sull’eventuale partenza all’estero è ora esclusivamente di competenza dello ZZZS.
Regimi di movimento previsti:
- Riposo a domicilio
- Riposo a domicilio con uscite necessarie nel luogo di residenza
- Movimento consentito nel luogo di residenza
- Movimento consentito nel luogo di residenza e al di fuori di esso
- Assistenza
- Isolamento
- Partenza all’estero – autorizzata esclusivamente dallo ZZZS
Il primo regime è il riposo a domicilio, nel quale il paziente deve rimanere all’indirizzo della propria residenza; l’uscita è consentita solo per usufruire di servizi sanitari. Non sono consentite uscite al negozio, passeggiate o viaggi all’estero.
Nel regime di riposo a domicilio con uscite necessarie nel luogo di residenza, al paziente è consentito un movimento limitato all’interno del luogo di residenza per usufruire di servizi sanitari e per soddisfare i bisogni di base (ad esempio l’acquisto di generi alimentari, il disbrigo di urgenti pratiche amministrative, il trasporto dei figli all’asilo o a scuola). Per il resto del tempo, l’assicurato deve rimanere all’indirizzo della propria residenza. Per recarsi all’estero è necessaria l’autorizzazione dello ZZZS.
Per luogo di residenza, secondo le spiegazioni dello ZZZS, si intende l’insediamento in cui si trova l’indirizzo di residenza. Se in tale insediamento non sono garantiti i servizi di base per la sopravvivenza, come luogo di residenza si considera anche l’insediamento più vicino in cui tali servizi sono disponibili. Se l’assicurato ha, oltre alla residenza permanente, anche una residenza temporanea, si considera che durante l’assenza temporanea dal lavoro si trovi all’indirizzo della residenza temporanea, salvo diversa comunicazione al medico curante.
Il terzo regime prevede il movimento consentito nel luogo di residenza, in cui al paziente è permesso muoversi e svolgere attività nel proprio luogo di residenza che non incidano negativamente sul suo stato di salute o che contribuiscano a un più rapido recupero della capacità lavorativa. Sono consentite anche attività stabilite dal medico, come le passeggiate. Per recarsi all’estero è necessaria l’autorizzazione dello ZZZS. Lo stesso vale anche per il regime con movimento consentito nel luogo di residenza e al di fuori di esso.
In caso di assenza per l’assistenza a familiari, è consentito muoversi nel luogo di residenza e al di fuori di esso per garantire i bisogni di base e svolgere attività su raccomandazione del medico; il viaggio all’estero è possibile anche senza autorizzazione dello ZZZS. L’assistenza si svolge presso il domicilio o presso l’indirizzo della persona che necessita di cure. Per il soggiorno congiunto in ospedale o in una struttura termale non è necessaria l’autorizzazione del medico.
Nel regime destinato ai pazienti in isolamento, il paziente non può lasciare il proprio domicilio. L’isolamento è disposto dal medico e implica che il paziente debba limitare i contatti con altre persone e attenersi rigorosamente alle raccomandazioni per prevenire la diffusione della malattia.
Il settimo regime prevede la partenza all’estero con autorizzazione dello ZZZS. Nelle istruzioni è specificato che si tratta di casi eccezionali; nella richiesta, che può essere presentata dall’assicurato o dal suo medico curante, devono essere indicati il paese di destinazione e la durata del soggiorno all’estero.
ATLAS FINANCE d.o.o. Računovodski servis Nova Gorica
