La Legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro (ZVZD-1) stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di pianificare e attuare la promozione della salute sul posto di lavoro – attività e misure sistematiche e mirate, destinate a tutti i lavoratori e realizzate a pari condizioni per tutti, con l’obiettivo di mantenere e rafforzare la salute fisica e mentale dei dipendenti.
Il datore di lavoro deve redigere per iscritto una valutazione dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti o potrebbero essere esposti durante il lavoro. Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro, deve inoltre elaborare e adottare una dichiarazione di sicurezza con la valutazione dei rischi in forma scritta. La dichiarazione di sicurezza con la valutazione dei rischi include anche un piano per l’attuazione dei requisiti e delle misure prescritte, nonché un piano e le procedure per l’attuazione delle misure nei casi di pericolo immediato (oltre alla definizione degli obblighi e delle responsabilità delle persone incaricate dal datore di lavoro e dei lavoratori stessi per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro).
L’aspetto giuslavoristico della promozione della salute sul posto di lavoro deve essere distinto da quello fiscale. I pagamenti effettuati dal datore di lavoro per la promozione della salute sul posto di lavoro non possono essere generalmente esclusi dai fringe benefits; occorre infatti tener conto che tali pagamenti non sono considerati fringe benefit solo se sono soddisfatte le condizioni di esclusione previste da una delle disposizioni che regolano le eccezioni ai fringe benefits (terzo e quinto comma dell’articolo 39 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (ZDoh-2)). Nel determinare se i pagamenti per la promozione della salute debbano essere considerati fringe benefit o meno, è necessario valutare tutti i fatti e le circostanze del singolo caso.
Sono esclusi dai fringe benefits i pagamenti del datore di lavoro (connessi all’attuazione della ZVZD-1), come ad esempio:
- i pagamenti per le visite mediche dei lavoratori, che il datore di lavoro è tenuto a garantire in base alla legge che disciplina la sicurezza e la salute sul lavoro, e la cui omissione o mancato pagamento costituirebbe una violazione della legge e, di conseguenza, una responsabilità penale del datore di lavoro;
- i pagamenti per la vaccinazione dei lavoratori, a condizione che dalla dichiarazione di sicurezza con la valutazione dei rischi del posto di lavoro del lavoratore, redatta in conformità con le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, risulti che è necessario garantire tale vaccinazione;
- i pagamenti per l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, che il datore di lavoro è obbligato a fornire in base alla legge, e la cui omissione o mancato pagamento costituirebbe una violazione della legge;
- i pagamenti del datore di lavoro per la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori, connessi all’attività del datore di lavoro, inclusi quelli relativi alla formazione e all’istruzione nell’ambito dell’attuazione della promozione della salute sul posto di lavoro in conformità alla legge
Nell’ambito della promozione della salute sul posto di lavoro non sono considerati fringe benefits i vantaggi che il datore di lavoro non fornisce al lavoratore in modo regolare o frequente, se il valore complessivo di tutti i fringe benefits nel mese non supera i 15 euro, nonché i vantaggi di modico valore che il datore di lavoro garantisce a tutti i dipendenti alle stesse condizioni, come ad esempio i pasti sovvenzionati durante l’orario di lavoro o l’utilizzo di locali destinati al riposo e alla ricreazione, e in altri casi simili di concessione di benefici ordinari. È tuttavia importante sottolineare che, qualora un determinato vantaggio superi il valore di 15 euro, l’intero importo del beneficio è considerato fringe benefit, e non solo la parte eccedente i 15 euro.
È inoltre necessario valutare caso per caso il corretto trattamento dell’IVA (in particolare la questione della detraibilità dell’IVA sui pagamenti relativi a beni o servizi destinati alle misure di promozione della salute sul posto di lavoro). Il soggetto passivo d’imposta ha, ai sensi del primo comma dell’articolo 63 della Legge sull’IVA (ZDDV-1), il diritto di detrarre dall’IVA dovuta l’IVA che è tenuto a pagare o che ha pagato per l’acquisto di beni o servizi, a condizione che tali beni o servizi siano stati utilizzati o saranno utilizzati per le proprie operazioni imponibili.
Nel chiarimento “Promozione della salute sul posto di lavoro”, l’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia (FURS) ha precisato che il soggetto passivo d’imposta non ha diritto alla detrazione dell’IVA sulla base delle fatture relative a spese quali, ad esempio:
- il contributo alla copertura dei costi di attività fisica al di fuori dell’orario di lavoro, come ad esempio le quote associative per club sportivi o centri ricreativi;
- l’organizzazione di eventi sportivi all’interno dell’azienda;
- i corsi di rilassamento e la consulenza psicologica riservata.
Il soggetto passivo d’imposta ha invece diritto alla detrazione dell’IVA (a condizione che siano soddisfatti i requisiti per la detrazione) per spese quali, ad esempio:
- la fornitura di biciclette per gli spostamenti su brevi distanze all’interno di un ampio sito lavorativo;
- i corsi per acquisire competenze nella gestione dello stress legato al lavoro.
Sulla base di quanto sopra esposto, si può concludere che il soggetto passivo d’imposta non ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni o servizi nell’ambito della promozione della salute sul posto di lavoro, se tali costi non vengono addebitati direttamente a nessuno, non costituiscono una condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività e non sono destinati a scopi strettamente aziendali.
Le spese relative alla fornitura e all’attuazione della promozione della salute sul posto di lavoro sono fiscalmente deducibili solo a condizione che le misure di promozione della salute sul posto di lavoro siano incluse nella dichiarazione di sicurezza con la valutazione dei rischi (tenendo conto delle limitazioni previste dall’articolo 29 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche – ZDDPO-2). Se le spese non fossero conformi alle normative sulla promozione della salute sul posto di lavoro, non sarebbero considerate fiscalmente deducibili (salvo che le misure di promozione della salute sul posto di lavoro siano soggette a tassazione come fringe benefits).
L’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia (FURS) ha precisato nei suoi chiarimenti che le spese sostenute dal datore di lavoro per misure di promozione della salute sul posto di lavoro, che non si svolgono sul luogo di lavoro durante l’orario di lavoro e non derivano da rischi per la salute direttamente collegati all’esecuzione del lavoro, di norma non soddisfano i requisiti per la deducibilità ai sensi dell’articolo 29 della ZDDPO-2, salvo che la singola misura sia espressamente prevista dalla legge.
Esempio:
Sulla base della ZVZD-1, la società ESEMPIO d.o.o. ha adottato una dichiarazione di sicurezza con la valutazione dei rischi a cui i lavoratori potrebbero essere esposti nello svolgimento delle proprie mansioni.
Nella suddetta dichiarazione la società ha stabilito requisiti sanitari specifici che i lavoratori devono rispettare. Ha inoltre elaborato un piano di attività che viene eseguito regolarmente. È stato introdotto un programma per modificare stili di vita non salutari. Nell’ambito di questo programma sono stati organizzati workshop su alimentazione sana, attività fisica, cessazione del fumo, ecc. Per l’organizzazione dei workshop, la società assume fornitori esterni e riceve pertanto fatture per i servizi.
La domanda è: le spese sostenute per l’organizzazione e la realizzazione di questi workshop sono fiscalmente deducibili?
Dato che l’attuazione del programma è prevista dalla ZVZD-1, si può ritenere che l’esecuzione del programma sia una condizione o una conseguenza dello svolgimento dell’attività, e quindi in linea con la prassi commerciale abituale.
Le spese relative all’organizzazione dei workshop sono quindi necessarie per l’attività aziendale e, di conseguenza, fiscalmente deducibili.
I workshop per i dipendenti non costituiscono fringe benefits.
La società può inoltre detrarre l’IVA sulle fatture ricevute per l’organizzazione dei workshop, a condizione che siano rispettati i requisiti generali per la detrazione dell’IVA.
In questo modo, la società può trattare allo stesso modo anche, ad esempio, workshop per la gestione dello stress, ecc.
A riguardo, è necessario chiarire che questi workshop o corsi di formazione possono svolgersi sia sul luogo di lavoro sia in altra sede (in quest’ultimo caso si tratta di trasferta lavorativa, il che significa che i dipendenti devono avere il modulo di trasferta compilato correttamente, poiché hanno diritto al rimborso delle spese sostenute durante la trasferta). I workshop si svolgono durante l’orario di lavoro e tutti i dipendenti sono tenuti a partecipare, salvo assenze giustificate.
Se la società organizza formazioni o attività di natura prevalentemente privata, cioè non previste dal programma ufficiale e finalizzate principalmente a socializzazione o attività sportive, la partecipazione non essendo obbligatoria, si tratta di spese destinate al riposo e alla ricreazione dei dipendenti, con conseguente calcolo di fringe benefits, salvo che si tratti di vantaggi di modico valore fino a 15 EUR al mese, non concessi regolarmente o frequentemente. Se viene calcolato il fringe benefit, tali spese sono comunque deducibili fiscalmente. Se si tratta di vantaggi di modico valore, fino a 15 EUR e non concessi regolarmente o frequentemente, non viene calcolato il fringe benefit e le spese non sono deducibili fiscalmente. In nessun caso la società ha diritto alla detrazione dell’IVA su queste spese.
Esempi di trattamento fiscale delle spese nell’ambito della promozione della salute sul posto di lavoro:
- Acquisto di frutta, frutta secca, acqua (inclusi distributori d’acqua) e simili, che il datore di lavoro fornisce ai dipendenti durante l’orario di lavoro e sul luogo di lavoro: si tratta di vantaggi di modico valore, quindi non soggetti a tassazione per i dipendenti (non viene calcolato il fringe benefit). Se tali spese rientrano in misure di promozione della salute sul posto di lavoro e nella valutazione dei rischi, sono fiscalmente deducibili per il datore di lavoro. La detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute non è consentita.
- Massaggi, chiropratici e simili, erogati sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro: se il valore complessivo di tutti i vantaggi nel mese non supera i 15 EUR e tali vantaggi non sono forniti regolarmente o frequentemente, non sono soggetti a tassazione per i dipendenti. Se il valore supera i 15 EUR al mese o il datore di lavoro li fornisce regolarmente o frequentemente, l’intero vantaggio è soggetto al calcolo del fringe benefit. Se si tratta di misure di promozione della salute sul posto di lavoro e della valutazione dei rischi, le spese possono essere fiscalmente deducibili per il datore di lavoro, a condizione che derivino da rischi per la salute direttamente collegati allo svolgimento del lavoro. La detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute non è consentita.
- Acquisto di biglietti per terme, eventi culturali, fitness, ecc., utilizzati dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro: se il valore complessivo di tutti i vantaggi nel mese non supera i 15 EUR e tali vantaggi non sono forniti regolarmente o frequentemente, non sono soggetti a tassazione per i dipendenti, ma non sono deducibili fiscalmente e l’IVA non è detraibile. Se il valore supera i 15 EUR al mese o il datore di lavoro li fornisce regolarmente o frequentemente, l’intero vantaggio è soggetto al calcolo del fringe benefit, diventando fiscalmente deducibile, mentre l’IVA resta non detraibile.
- Pagamento di abbonamenti annuali a palestre, noleggio di palestre, ecc., utilizzati dai dipendenti alle stesse condizioni per attività sportive e ricreative al di fuori dell’orario di lavoro: si tratta di vantaggi di modico valore, quindi non soggetti a tassazione per i dipendenti (non viene calcolato il fringe benefit), ma non sono deducibili fiscalmente e l’IVA non è detraibile.
Fonte: Find-INFO
ATLAS FINANCE d.o.o. Računovodski servis Nova Gorica
