Si introduce la cosiddetta misura 80/90/100, che prevede la possibilità per il lavoratore, prima del pensionamento, di svolgere un’attività lavorativa a orario ridotto.
Il lavoratore che abbia compiuto almeno 58 anni di età oppure maturato 35 anni di anzianità pensionistica può, previo accordo con il datore di lavoro e con il consenso di entrambe le parti, svolgere l’attività lavorativa all’80% dell’orario ordinario, ricevendo il 90% della retribuzione. Su tale retribuzione vengono versate tutte le imposte e i contributi. Ai fini dell’assicurazione pensionistica e invalidità si considera invece che i contributi siano stati versati al 100%, in modo da non incidere sulla base di calcolo della pensione. È previsto un periodo transitorio per il requisito anagrafico: negli anni 2026 e 2027 la misura si applica ai lavoratori che compiono 58 anni in ciascun anno. Dal 2028 in poi il requisito anagrafico aumenta di tre mesi ogni anno, fino a raggiungere i 60 anni nel 2035. La misura è finalizzata a favorire la permanenza più lunga dei lavoratori anziani nell’attività lavorativa, con effetti positivi sul benessere materiale, sulle finanze pubbliche e sui sistemi di sicurezza sociale. Per il raggiungimento di tale obiettivo è stabilito un divieto assoluto di lavoro straordinario per i lavoratori che operano a orario ridotto in base a questa disciplina. È inoltre stabilito che il lavoratore non possa svolgere presso lo stesso datore di lavoro attività sulla base di un contratto civile. È prevista infine la possibilità di usufruire della liquidazione parziale della pensione, ai sensi della normativa in materia di assicurazione pensionistica e invalidità, in proporzione all’effettivo obbligo lavorativo.
Si introduce inoltre un incentivo all’occupazione per i lavoratori di età superiore a 59 anni che percepiscono l’indennità di disoccupazione. Un disoccupato di oltre 59 anni che, durante il periodo di diritto all’indennità di disoccupazione, stipuli un contratto di lavoro a tempo pieno con un datore di lavoro che non sia l’ultimo datore di lavoro precedente la disoccupazione e che, secondo la legge sulle società commerciali, non appartenga a un’impresa collegata all’ultimo datore di lavoro, riceverà dall’Agenzia slovena per l’impiego (ZRSZ), fino alla scadenza del periodo per il quale tale diritto è stato riconosciuto e comunque per un massimo di dodici mesi dopo l’assunzione, un incentivo all’occupazione pari al 40 % dell’importo netto mensile dell’indennità di disoccupazione riconosciuto alla data della stipula del contratto di lavoro.
Fonte: GOV.SI
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