Proposta di legge sullo scambio di fatture elettroniche e altri documenti elettronici (ZIERDED)
È in corso il coordinamento interministeriale sulla proposta di Legge sullo Scambio di Fatture Elettroniche e Altri Documenti Elettronici (ZIERDED). La proposta di legge disciplina lo scambio di fatture elettroniche e la trasmissione delle e-fatture per fini fiscali.
Di seguito trovate un riepilogo della regolamentazione prevista dalla proposta di legge.
Scambio di e-fatture e documenti elettronici
- Viene stabilito l’obbligo per i soggetti commerciali di scambiare esclusivamente e-fatture nei loro rapporti obbligazionari reciproci (art. 7 della proposta di legge).
- I soggetti commerciali potranno scambiare e-fatture in qualsiasi standard definito nel primo comma dell’articolo 5 della proposta di legge (ad es. standard e-SLOG, sintassi conforme allo standard europeo per l’emissione delle e-fatture, altri standard internazionalmente riconosciuti).
- Lo scambio di e-fatture e documenti elettronici potrà avvenire tramite fornitori iscritti nell’elenco dei fornitori di e-canali o tramite sistemi propri per lo scambio diretto di e-fatture e documenti elettronici, ad eccezione dei sistemi propri per lo scambio di posta elettronica.
- L’obiettivo della regolamentazione è ridurre gli oneri amministrativi e i costi materiali derivanti dall’elaborazione manuale delle fatture, nonché digitalizzare la contabilità e la gestione fiscale.
Emissione di e-fatture ai consumatori
- I soggetti commerciali dovranno emettere una e-fattura ai consumatori se entrambe le parti lo avranno concordato preventivamente, e il consumatore potrà ricevere le fatture tramite indirizzo di posta elettronica (art. 9 della proposta di legge).
- Il consumatore potrà richiedere in qualsiasi momento che il soggetto commerciale gli emetta la fattura in formato cartaceo.
Trasmissione delle e-fatture all’autorità fiscale
- Tutte le e-fatture dovranno essere trasmesse all’autorità fiscale entro 8 giorni dall’invio o dalla ricezione dell’e-fattura (art. 13 della proposta di legge).
- Se un soggetto commerciale emette un’e-fattura a un soggetto estero o riceve una fattura che non è un’e-fattura, dovrà garantire la trasmissione dei dati all’autorità fiscale entro 8 giorni dall’emissione o dalla ricezione di tale fattura (art. 14 della proposta di legge).
Fonte: Ministero delle Finanze, 19 luglio 2024
ATLAS FINANCE D.O.O.