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Proposta di legge sullo scambio di fatture elettroniche e altri documenti elettronici (ZIERDED)

È in corso il coordinamento interministeriale sulla proposta di Legge sullo Scambio di Fatture Elettroniche e Altri Documenti Elettronici (ZIERDED). La proposta di legge disciplina lo scambio di fatture elettroniche e la trasmissione delle e-fatture per fini fiscali.

Di seguito trovate un riepilogo della regolamentazione prevista dalla proposta di legge.

Scambio di e-fatture e documenti elettronici

  • Viene stabilito l’obbligo per i soggetti commerciali di scambiare esclusivamente e-fatture nei loro rapporti obbligazionari reciproci (art. 7 della proposta di legge).
  • I soggetti commerciali potranno scambiare e-fatture in qualsiasi standard definito nel primo comma dell’articolo 5 della proposta di legge (ad es. standard e-SLOG, sintassi conforme allo standard europeo per l’emissione delle e-fatture, altri standard internazionalmente riconosciuti).
  • Lo scambio di e-fatture e documenti elettronici potrà avvenire tramite fornitori iscritti nell’elenco dei fornitori di e-canali o tramite sistemi propri per lo scambio diretto di e-fatture e documenti elettronici, ad eccezione dei sistemi propri per lo scambio di posta elettronica.
  • L’obiettivo della regolamentazione è ridurre gli oneri amministrativi e i costi materiali derivanti dall’elaborazione manuale delle fatture, nonché digitalizzare la contabilità e la gestione fiscale.

Emissione di e-fatture ai consumatori

  • I soggetti commerciali dovranno emettere una e-fattura ai consumatori se entrambe le parti lo avranno concordato preventivamente, e il consumatore potrà ricevere le fatture tramite indirizzo di posta elettronica (art. 9 della proposta di legge).
  • Il consumatore potrà richiedere in qualsiasi momento che il soggetto commerciale gli emetta la fattura in formato cartaceo.

Trasmissione delle e-fatture all’autorità fiscale

  • Tutte le e-fatture dovranno essere trasmesse all’autorità fiscale entro 8 giorni dall’invio o dalla ricezione dell’e-fattura (art. 13 della proposta di legge).
  • Se un soggetto commerciale emette un’e-fattura a un soggetto estero o riceve una fattura che non è un’e-fattura, dovrà garantire la trasmissione dei dati all’autorità fiscale entro 8 giorni dall’emissione o dalla ricezione di tale fattura (art. 14 della proposta di legge).

Fonte: Ministero delle Finanze, 19 luglio 2024

ATLAS FINANCE D.O.O.