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Periodo di prova – Valutazione scritta

Domanda: Un lavoratore ha un periodo di prova di sei mesi previsto nel contratto di lavoro. Si è riscontrato che non ha dimostrato sufficiente competenza. È necessario consegnargli prima una valutazione scritta del periodo di prova, affinché possa fare ricorso, e solo dopo recedere dal contratto, oppure è possibile includere direttamente nella lettera di recesso le ragioni per cui il lavoro non è stato svolto con successo?

La legge sulle relazioni di lavoro (ZDR-1)1 non utilizza il termine valutazione del periodo di prova. Nel quinto comma dell’articolo 89 del ZDR-1, il lavoro non svolto con successo è indicato come motivo per cui il datore di lavoro può recedere regolarmente dal contratto di lavoro con il lavoratore. Una disposizione simile si trova nel quarto comma dell’articolo 125 del ZDR-1, che afferma che il datore di lavoro può recedere regolarmente dal contratto di lavoro con il lavoratore se, durante o al termine del periodo di prova, riscontra che il lavoratore non ha superato con successo il periodo di prova. Con un’interpretazione grammaticale e logica di questa disposizione, possiamo concludere che è necessario valutare le prestazioni del lavoratore durante il periodo di prova.

Nella pratica, i contratti collettivi sono quelli che stabiliscono le modalità di valutazione, ma il datore di lavoro può anche definirle negli atti interni. Dalla giurisprudenza emerge chiaramente che le modalità di monitoraggio e valutazione del periodo di prova sono determinate dal datore di lavoro.2 Il più delle volte si tratta di una commissione che valuta il lavoratore.

La Corte Superiore del Lavoro e della Sicurezza Sociale sostiene che una valutazione scritta specifica del periodo di prova, fornita dalla commissione per il monitoraggio del periodo di prova, non è prescritta come elemento per il recesso a causa del periodo di prova non superato con successo e non è nemmeno richiesta la spiegazione della valutazione del periodo di prova:

“È essenziale che dalla motivazione del recesso si possano comprendere le ragioni della valutazione negativa del periodo di prova. Questo è in linea con la richiesta legale generale che le cessazioni del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro siano motivate (secondo comma dell’articolo 87 del ZDR-1).”3

Il ZDR-1 non prevede la possibilità di difesa (vedi articolo 85 del ZDR-1) né di ricorso o obiezione contro la valutazione. Anche dalla giurisprudenza emerge4 che il monitoraggio e la valutazione del successo del periodo di prova non sono procedure formalizzate con garanzie procedurali speciali e non possono essere paragonate, ad esempio, a un procedimento civile o penale, che sono formalizzati.

Pertanto, il lavoratore non avrà successo in un procedimento giudiziario con l’argomento che non ha potuto esprimersi sulla valutazione scritta e contestare in modo argomentato il fallimento del periodo di prova di fronte al datore di lavoro. Questa possibilità sarà comunque data al lavoratore nel procedimento giudiziario, se presenterà una causa per la legittimità del recesso, sostenendo che il recesso è infondato e che il periodo di prova è stato superato con successo.

Note:

1 Ur. l. RS, n. 21/13 e succ.

2 Vedi ad esempio la sentenza della Corte Superiore del Lavoro e della Sicurezza Sociale Pdp 382/2020 del 5 novembre 2020.

3 Sentenze della Corte Superiore del Lavoro e della Sicurezza Sociale Pdp 731/2022 del 12 settembre 2023 e Pdp 277/2016 del 25 agosto 2016.

4 Sentenza della Corte Superiore del Lavoro e della Sicurezza Sociale Pdp 4/2023 del 31 gennaio 2023.

In base a quanto sopra, è essenziale motivare accuratamente nella lettera di recesso le ragioni per cui il periodo di prova non è stato superato con successo e come ciò sia stato accertato.

ATLAS FINANCE D.O.O.