Possibilità di svolgere attività di fornitura di lavoro dei lavoratori a un altro utente
I datori di lavoro spesso si trovano nella situazione di avere un lavoratore dipendente che, nei momenti in cui non hanno abbastanza lavoro per lui, vorrebbero “prestare” a un altro datore di lavoro che non riesce a trovare un lavoratore adatto per svolgere il proprio lavoro (ad esempio, un autista) ma ha già concordato un affare. Il lavoratore lavorerebbe per il secondo datore di lavoro per più di un mese.
Come procedere correttamente per evitare sanzioni penali?
In questi casi si parla del cosiddetto “prestito” di lavoratori, che rientra nell’attività di fornitura di lavoro dei lavoratori a un altro utente.
Il datore di lavoro può svolgere l’attività di fornitura di lavoratori a un altro utente solo se ha ottenuto il permesso dal ministero competente per il lavoro ed è iscritto nel registro o nell’elenco e soddisfa i requisiti stabiliti dalla Legge sulla regolazione del mercato del lavoro (ZUTD) e dal Regolamento per lo svolgimento dell’attività di fornitura di lavoro dei lavoratori agli utenti. Se come datore di lavoro si dispone di questo permesso per svolgere l’attività di fornitura di lavoro a un altro utente, è possibile “prestare” il lavoratore a un altro datore di lavoro.
Altrimenti, tale fornitura di lavoro del lavoratore è considerata lavoro nero e reato. In base all’articolo 5 della Legge sulla prevenzione del lavoro e dell’occupazione in nero (ZPDZC-1), se il datore di lavoro consente a un individuo con cui non ha stipulato un contratto di lavoro e non l’ha iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie o l’ha cancellato dalle assicurazioni sociali obbligatorie durante il periodo del rapporto di lavoro, si tratta di lavoro nero.
Il datore di lavoro può iniziare a svolgere l’attività di fornitura di lavoro se:
- negli ultimi due anni non gli è stata inflitta una sanzione definitiva per violazione delle norme che regolano i rapporti di lavoro, l’occupazione e il lavoro degli stranieri, la sicurezza e la salute sul lavoro, il lavoro nero e il mercato del lavoro (il ministero verifica d’ufficio);
- negli ultimi due anni non ha avuto obblighi scaduti non pagati relativi al pagamento del lavoro (il ministero verifica d’ufficio);
- negli ultimi due anni non è stato pubblicato nell’elenco dei contribuenti con obblighi fiscali scaduti non pagati e nell’elenco dei mancati presentatori di rendiconti pubblicati dall’Amministrazione fiscale della Repubblica di Slovenia e dall’Amministrazione doganale della Repubblica di Slovenia, e al momento della presentazione della domanda non ha obblighi fiscali scaduti non pagati (il ministero verifica d’ufficio);
- soddisfa i requisiti di personale, organizzazione, spazi e altre condizioni stabilite dal ministro competente per il lavoro;-
- ha come attività principale registrata l’attività di intermediazione di forza lavoro temporanea (il ministero verifica d’ufficio);
- presenta una garanzia bancaria di almeno 30.000 euro.
Il datore di lavoro deve soddisfare i requisiti dalla seconda alla sesta clausola durante tutto il periodo di svolgimento dell’attività di fornitura di lavoro.
Una persona giuridica o fisica che desidera svolgere l’attività di fornitura di lavoro dei lavoratori agli utenti deve presentare al ministero competente per il lavoro la seguente documentazione:
- domanda compilata,
- copia del contratto di lavoro da cui deve risultare l’occupazione di una persona qualificata per almeno metà del tempo di lavoro,
- copia del diploma della persona qualificata (almeno livello 6 di istruzione),
- copia del certificato di esame professionale superato della persona qualificata,
- descrizione delle esperienze lavorative, da cui devono risultare almeno due anni di esperienza lavorativa nel campo del diritto del lavoro e delle risorse umane,
- copia del contratto di affitto, in caso di locazione dello spazio in cui si svolgerà l’attività,
- estratto dal catasto, in caso di proprietà dello spazio in cui si svolgerà l’attività,
- piantina dello spazio in cui si svolgerà l’attività,
- elenco e descrizione delle attrezzature tecniche per svolgere l’attività,
- garanzia bancaria di 30.000,00 EUR,
- dichiarazione sotto responsabilità penale e materiale che tutti i dati nella domanda sono veri.
Se il ministero competente per il lavoro verifica che il datore di lavoro soddisfa i requisiti previsti per la fornitura di lavoro dei lavoratori agli utenti, gli rilascia un permesso per svolgere l’attività di fornitura di lavoro dei lavoratori agli utenti e lo iscrive nel registro delle persone giuridiche e fisiche nazionali per lo svolgimento dell’attività di fornitura di lavoro dei lavoratori agli utenti o nell’elenco delle persone giuridiche e fisiche straniere per lo svolgimento dell’attività di fornitura di lavoro dei lavoratori agli utenti.
Il datore di lavoro che ha ottenuto il permesso e è iscritto nel registro o nell’elenco riferisce su richiesta del ministero competente per il lavoro, su un modulo prescritto. Inoltre, il datore di lavoro per la fornitura di lavoro presenta un rapporto di un revisore indipendente ogni anno entro il 30 giugno dell’anno corrente per l’anno precedente. Il datore di lavoro per la fornitura di lavoro che ha ottenuto il permesso dopo il 30 giugno presenta il primo rapporto del revisore indipendente per il periodo dal rilascio del permesso fino alla fine dell’anno solare successivo. Se il datore di lavoro per la fornitura di lavoro non ha svolto l’attività, presenta al ministero competente per il lavoro una dichiarazione del revisore indipendente da cui risulta che l’attività non è stata svolta.
Il datore di lavoro che svolge l’attività di fornitura di lavoro ai lavoratori stipula con questi lavoratori un contratto di lavoro. Nel contratto di lavoro il lavoratore e il datore di lavoro concordano che il lavoratore lavorerà temporaneamente presso altri utenti, nel luogo e nel tempo stabiliti dall’invio del lavoratore al lavoro presso l’utente. Con il contratto di lavoro stabiliscono che l’importo e i pagamenti per il lavoro e le indennità dipenderanno dall’effettivo svolgimento del lavoro presso gli utenti tenendo conto dei contratti collettivi e degli atti generali che vincolano il singolo utente.
L’articolo 62 del ZDR-1 prevede come base giuridica per l’invio del lavoratore al lavoro presso l’utente un accordo scritto tra il datore di lavoro per la fornitura di lavoro e l’utente, in cui stabiliscono i diritti e gli obblighi reciproci per la fornitura di lavoro, nonché i diritti e gli obblighi del lavoratore e dell’utente. Il contenuto di questo accordo è anche regolato in dettaglio dal ZDR-1. Nell’accordo scritto, il datore di lavoro per la fornitura di lavoro e l’utente non possono escludere la responsabilità dell’utente per il rispetto delle disposizioni di legge, dei contratti collettivi e degli atti generali dell’utente sulla tutela della salute sul lavoro, nonché sull’orario di lavoro, pause e riposi.
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