Misure adottate dal datore di lavoro in caso di temperature elevate sul posto di lavoro
Quando nell’ambiente di lavoro si verificano temperature superiori a 28 gradi Celsius, anche se solo occasionalmente, principalmente a causa dell’aumento delle temperature esterne, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori un adeguato comfort termico e adottare le misure necessarie.
Il regolamento sui requisiti per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra l’altro (all’articolo 25), definisce anche la temperatura dell’aria che il datore di lavoro deve, di norma, garantire sul luogo di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro deve garantire che la temperatura dell’aria nei luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro soddisfi le esigenze biologiche dei lavoratori in base alla natura del lavoro e ai carichi fisici, ad eccezione delle celle frigorifere, dove i criteri per lavorare al freddo sono preso in considerazione. Nel soddisfare tutti questi requisiti, il datore di lavoro deve tenere conto anche di quanto previsto dalle norme slovene per il comfort termico, tra le quali si segnalano le norme SIST EN ISO 7730:2006, SIST EN 27243:2001, SIST EN ISO 9920:2010 e SIST EN ISO 8996:2005.
L’articolo 25 del citato regolamento specifica più precisamente che la temperatura dell’aria nelle aree di lavoro non deve altrimenti superare i 28 gradi Celsius, fatta eccezione per le cosiddette ‘aree di lavoro calde’, dove le temperature sono aumentate a causa delle attrezzature di lavoro (ad es. , forni) utilizzati dal datore di lavoro durante l’esecuzione del processo lavorativo. Quando nell’ambiente di lavoro si verificano temperature superiori a 28 gradi Celsius, anche se solo occasionalmente, principalmente a causa dell’aumento delle temperature esterne, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori un adeguato comfort termico e adottare le misure necessarie.
Il datore di lavoro può attuare misure temporanee che si applicano solo al superamento delle temperature massime consentite, ad esempio ridistribuzione dell’orario di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro, pause tra l’orario di lavoro più frequenti e più lunghe, offerta di idonee bevande analcoliche rinfrescanti, riduzione del lavoro intensità e simili, la misura estrema può essere anche l’interruzione del processo lavorativo, ma ovviamente può anche decidere misure tecniche a più lungo termine sotto forma di dispositivi di condizionamento e ventilazione aggiuntivi, se non può attuare altre misure, ad esempio per la natura del processo lavorativo. La decisione sulle misure da attuare spetta al datore di lavoro, ma devono essere definite nella Dichiarazione di sicurezza con una valutazione del rischio.
L’IRSD propone inoltre le seguenti misure a datori di lavoro e lavoratori per quanto riguarda le temperature elevate nei luoghi di lavoro:
• quando si utilizzano i condizionatori nell’ambiente di lavoro, si consiglia di osservare la regola -7 gradi Celsius, il che significa che la temperatura dell’aria nell’ambiente di lavoro non deve essere inferiore di oltre 7 gradi Celsius rispetto alla temperatura esterna;
• si possono bere fino a tre litri di bibite, consigliamo l’acqua;
• vestirsi con abiti leggeri e ariosi;
• familiarizzare con i sintomi di salute che sono tipici quando l’organismo umano è esposto a temperature eccessivamente elevate
• evitare cibi salati e spezie;
• le più efficaci sono le soste brevi e frequenti in ambienti refrigerati, la cui temperatura non deve essere così bassa da mettere in pericolo la salute da un improvviso sbalzo termico;
• non bere bevande alcoliche;
• svolgere i lavori più impegnativi al mattino presto, quando la temperatura esterna è ancora bassa;
• se si lavora a temperature estremamente elevate, lavorare sempre in coppia per un’eventuale assistenza reciproca.
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