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Si ha diritto a un rimborso parziale del mancato guadagno se messi in quarantena gia` a luglio 2021?


A quale aiuto statale COVID-19 avete diritto come lavoratore autonomo (individuale – s.p.)?

  1. Isolamento in caso di infezione confermata

Quando vi è stato diagnosticato il virus SARS-CoV-2 mediante PCR, sei considerato malato e il vostro medico ordinerà l’isolamento (motivo 08-isolamento). L’isolamento dura finché siete contagiosi, quindi per il periodo in cui potete trasmettere la malattia, la durata è determinata dal vostro medico personale. Nelle persone con infezione asintomatica è previsto un tempo di isolamento di dieci giorni da un test PCR positivo.

Qual è il compenso

In caso di isolamento dovuto al COVID-19 approvato, l’assicurato – sia dipendente del datore di lavoro che ditta individuale – ha diritto a un’indennità nella misura del 90 per cento della base.
Se l’assicurato rimane inabile al lavoro anche dopo la cessazione dell’infezione, ad esempio a causa di atrofia muscolare di lunga durata, debolezza generale, il medico personale approva un’ulteriore incapacità lavorativa temporanea dovuta a malattia (motivo 01-malattia), in quanto il necessità di isolamento 08-isolamento) non c’è più perché il paziente non è più infetto. Il titolare unico ha facoltà di indennizzo a carico degli ZZZS solo dal 31° giorno di assenza dal lavoro, in caso di malattia ha indennizzato l’80 per cento della base.
Il titolare unico esercita il diritto all’indennità per assenza temporanea dal lavoro con pretesa individuale.

2. Diritto al rimborso parziale del mancato guadagno

Il beneficiario della perdita di mancato guadagno è:

  • un lavoratore autonomo che è incluso nell’assicurazione obbligatoria della pensione e dell’invalidità il giorno della quarantena o di forza maggiore sulla base dell’articolo 15 della ZPIZ-2,
  • un socio o azionista di società o il fondatore di una cooperativa o di un istituto che sia un dirigente e sia incluso nell’assicurazione obbligatoria della pensione e dell’invalidità il giorno della quarantena o della forza maggiore sulla base dell’articolo 16 della ZPIZ-2

Qual è l’importo dell’indennità per mancato guadagno?
L’importo dell’indennizzo per mancato guadagno è di 250 euro per ogni quarantena o per il momento in cui è impossibilitato a svolgere il lavoro per causa di forza maggiore per obbligo di tutela del minore a causa della quarantena o altre circostanze oggettive esterne di impossibilità a frequentare l’asilo nido o scuola, ma non più di 250 EUR per 10 giorni, 500 EUR per 20 giorni e 750 EUR in un mese.

Il provvedimento è valido dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Il governo ha prorogato il provvedimento fino al 28 febbraio 2022.

Si ha diritto a un rimborso parziale del mancato guadagno se siete stati messi in quarantena a luglio 2021?

SÌ. Il provvedimento di rimborso parziale del mancato guadagno è valido dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, per il quale la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 15 gennaio 2022 e dal 1 gennaio al 28 febbraio 2022, per i quali la domanda deve essere presentata entro 15 giorni di acquisizione della prova del verificarsi della quarantena o di forza maggiore dovuta all’obbligo di tutela del minore per altra circostanza oggettiva esterna di impossibilità a frequentare l’asilo o la scuola, e comunque non oltre il 15 luglio 2022.