Documenti obbligatori per fornitori di merce in EU
Con la modifica della legge sull’IVA nel 2020, il modo di fare affari con le persone giuridiche all’interno dell’UE non cambia, ma le condizioni per le forniture senza IVA sono diventate più severe.
Pertanto, se fornite beni/merci nell’UE, l’acquirente deve fornirvi per iscritto il suo numero di partita IVA e devi avere almeno due prove non contraddittorie che la merce è andata in un altro stato membro, che devono essere rilasciate da due persone diverse .
Si considerano tali nel caso in cui il trasporto sia organizzato dal venditore:
• Lettera di vettura firmata
• Casa editrice
• Fattura di trasporto
• Polizza assicurativa sul trasporto o documento bancario
• Un documento ufficiale rilasciato da un notaio che confermi l’arrivo della merce in un altro Stato membro
• Certificato del depositario dove è arrivata la merce
Nel caso in cui il trasporto sia organizzato dall’acquirente, è richiesta anche una dichiarazione scritta dell’acquirente che ha spedito o trasportato i beni (o di un terzo per suo conto) che indichi lo Stato membro in cui i beni sono stati spediti. La dichiarazione scritta deve contenere la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la tipologia delle merci, la data e il luogo di arrivo delle merci e, per i mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto e la persona che ha ricevuto la merce.
Perché cio` è così importante?
In caso di controllo fiscale dell’imposta sul valore aggiunto, gli ispettori controllano questa documentazione di accompagnamento e le prove di cui sopra per determinare l’ammissibilità delle forniture senza IVA verso gli Stati membri dell’UE.
Se il soggetto passivo non prova inequivocabilmente che i beni hanno lasciato la Slovenia, l’autorità fiscale può imporre il soggetto passivo a pagare l’IVA in Slovenia per tali cessioni.
ATLAS FINANCE D.O.O.