Regolamento riveduto sul rimborso delle spese di trasporto al lavoro
Le disposizioni sul trasporto da e per il lavoro vengono nuovamente modificate.
Il rimborso delle spese di trasporto da e per il lavoro non è compreso nella base imponibile del reddito da lavoro dipendente fino a 0,18 euro per ogni chilometro intero di distanza tra il luogo di residenza normale e il luogo di lavoro, come avveniva prima dell’ultima modifica al Regolamento.
Secondo il nuovo rimborso esentasse delle spese di trasporto per lavoro ammonta a 140 euro al mese. Per il settore privato il regolamento si applicherà al rimborso delle spese di trasporto da e per il lavoro per settembre 2021.
Maggiori dettagli dal regolamento:
Il secondo comma dell’articolo 3 del Decreto prevede che se l’importo per una singola mensilità, determinato secondo la regola base di cui al primo comma, è inferiore a 140 euro per singolo lavoratore dipendente, la base imponibile non comprende il rimborso delle spese di trasporto da e per lavoro per un importo di 140 euro.
Tale importo è determinato mensilmente, indipendentemente dal numero di giornate di lavoro presenti, oppure è computato come importo non compreso nella base imponibile, a condizione che:
che il lavoratore sia presente al lavoro almeno un giorno al mese e che la residenza abituale del lavoratore sia distante almeno un chilometro dal luogo di lavoro.
In sintesi, con la nuova normativa, i rimborsi per il trasporto da e per il lavoro fino all’importo di 140 euro saranno quindi esenti da imposta (indipendentemente dal fatto che il dipendente percepisca tale reddito da chilometraggio, trasporto pubblico, acquisto del biglietto,…) a condizione che il lavoratore sia presente al lavoro almeno un giorno al mese e che la residenza abituale del lavoratore sia distante almeno un chilometro dal luogo di lavoro. Se l’importo del rimborso delle spese di trasporto da e per il lavoro è superiore a 140 euro, l’importo non compreso nella base imponibile ai sensi del primo comma del Regolamento è calcolato in 0,18 euro per ogni chilometro intero di distanza tra residenza abituale e luogo di lavoro, per ogni giorno di presenza sul lavoro, se il luogo di lavoro dista almeno un chilometro dal luogo di residenza abituale del lavoratore.
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