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Contributi previdenziali: le esenzioni non costituiscono reddito per le individuali a regime forfettario

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il 2020, i contributi esenti possono essere esentati dalla dichiarazione dei redditi.

Nell’aprile 2020, l’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia ha pubblicato sul proprio sito web una posizione diversa dalla prassi dell’epoca in merito al trattamento fiscale delle esenzioni dai contributi previdenziali per le attivit`a tassazione forfettaria. Il caso riguarda persone fisiche con un’attività standardizzata i cui contributi sono a carico dello Stato (ad esempio, i lavoratori autonomi in cultura) o altri imprenditori standardizzati che sono stati esentati dai contributi previdenziali in base alle misure anticorona per la periodo marzo-maggio 2020.

Questa è la posizione secondo cui i contributi versati dallo Stato non sono esenti dalla dichiarazione dei redditi per le persone normalizzate. Per i contribuenti assicurati come lavoratori autonomi, l’esenzione dai contributi si realizza attraverso la determinazione della base imponibile, che è il profitto, che è determinato come differenza tra il reddito effettivo e le spese effettive o standardizzate realizzate in relazione alla prestazione di attività. Sulla base dell’operazione contabile di riconoscimento delle spese dai contributi versati, che sono effettivamente versati dallo Stato, non viene generato alcun profitto dalle entrate riconosciute, realizzando così l’esenzione dal punto 9 dell’articolo 20 della ZDoh-2. Per quanto riguarda le spese, si considera che il contribuente che determina la base imponibile tenendo conto delle spese standard abbia deciso di determinare o riconoscere tutte le spese in modo forfettario, indipendentemente dalla natura e dall’ammontare effettivo delle spese maturate, anche calcolate contributi previdenziali. I contributi non sono quindi esenti dalla dichiarazione dei redditi, ma l’esenzione si realizza attraverso l’imputazione dei proventi e degli oneri nei libri sociali.

La posizione di cui sopra NON È APPLICABILE per l’anno di valutazione 2020:

La posizione di FURS rimane la stessa, ma poiché è stata formulata e pubblicata pubblicamente nel corso del 2020, la vecchia posizione, più favorevole per i contribuenti, si applicherà anche all’anno di accertamento 2020. La posizione sopra esposta deve quindi essere presa in considerazione in sede di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il 2021, il che significa che nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il 2020 i contributi esenti possono essere esentati dalla dichiarazione dei redditi..

Cosa significa questo per i contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi annuale per il 2020?

I contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi annuale per il 2020 (la scadenza era il 30.4.2021) potranno ripresentare la dichiarazione come rettifica tramite il sistema eDavki. In tale adeguamento, i contributi esenti dovranno essere esentati dalle entrate al punto 2.6 del calcolo della tassa nella dichiarazione dei redditi.

DEVO inviare una correzione di conteggio?

No. In questo caso, la presentazione di una rettifica della dichiarazione non è obbligatoria (è volontaria), ma comporta sicuramente un trattamento fiscale più favorevole.

Come posso inviare una correzione di fatturazione?

Per inviare una correzione del conteggio, è necessario riaprire il modulo del conteggio già inviato in eDavki (portale della finanza). Fare clic sul pulsante “Correzione” nella parte superiore del modulo e selezionare il tipo di documento da inviare (suggeriamo di inviare un documento P o Z).

Quindi cercare il punto 2.6 nel modulo. e inserire nel campo l’importo dei contributi previdenziali esentati (in precedenza era necessario includere nel reddito l’importo dei contributi esentati – sotto il numero di serie 1). Ciò esenterà i contributi dalle entrate. Infine, non dimenticare di inviare il documento. Na koncu ne pozabite oddati dokumenta.

 

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